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Esterometro 2026: cosa è rimasto, cosa è cambiato

L'Esterometro nel 2026: come è stato integrato nel SDI, quando serve ancora, scadenze e quadrature tra autofatture e flussi esterometro.

1. Dall'Esterometro trimestrale all'assorbimento nel SDI

L'Esterometro nasce nel 2019 con l'avvio della fatturazione elettronica obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione. L'obiettivo era dare all'Agenzia delle Entrate uno strumento per monitorare le operazioni con l'estero, che per loro natura non transitavano sul SDI (il Sistema di Interscambio vedeva solo le fatture elettroniche B2B/B2C italiane).

Nella sua versione originaria, l'Esterometro era una comunicazione trimestrale separata, da inviare con apposito file XML in formato strutturato. Si comunicavano:

  • Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso soggetti esteri (fatture attive)
  • Gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti esteri (fatture passive, spesso integrate con autofattura)

L'adempimento era pesante e generava duplicazioni: la stessa operazione richiedeva sia l'integrazione con autofattura cartacea (o elettronica facoltativa) sia la comunicazione separata all'Agenzia. Nel 2020 la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha posto fine a questa duplicazione.

2. La svolta del 1° luglio 2022: flusso unico via SDI

Dal 1° luglio 2022, l'Esterometro come comunicazione trimestrale separata è stato abolito. Le operazioni con l'estero vanno comunicate emettendo fatture elettroniche via SDI, utilizzando i tipi documento previsti dalle specifiche FatturaPA:

Operazione Tipo documento Scadenza invio
Acquisto servizi da estero (UE/extra-UE) TD17 15 mese successivo
Acquisto beni da UE TD18 15 mese successivo
Acquisto beni extra-UE (no dogana) TD19 15 mese successivo
Vendita servizi verso estero TD01 + N2.1/N2.2 12 gg dall'operazione
Vendita beni UE (intracomunitaria) TD01 + N3.2 12 gg dall'operazione
Esportazione beni extra-UE TD01 + N3.1 12 gg dall'operazione

In pratica, il SDI è diventato il canale unico: non esiste più un adempimento separato, ma il file XML che viaggia sul SDI con il tipo documento corretto fa da comunicazione Esterometro. La differenza con le fatture B2B interne è solo il codice documento (TD17/TD18/TD19 al posto di TD01 per le passive estere).

Tecnicamente, oggi si parla di “flusso esterometro” per indicare il sottoinsieme di fatture SDI relative a operazioni estere — non di un adempimento autonomo. I differenti tipi documento estero sono il meccanismo attraverso cui l'Agenzia distingue e traccia queste operazioni.

3. L'Esterometro “residuale”: quando c'è ancora un adempimento

Pur essendo stato assorbito nel SDI, restano tre casi in cui l'operazione estera può non essere tracciata dal flusso elettronico e richiedere un'attenzione specifica:

Fatture non ricevute o ritardate

Se il fornitore estero non emette fattura entro i termini, o la fattura arriva mesi dopo, l'obbligo di autofatturazione scatta comunque al momento di effettuazione del servizio (art. 6 c.3 DPR 633/72). In questo caso bisogna emettere autofattura denuncia entro 15 giorni dal termine di ricezione, con imponibile stimato.

Operazioni con partita IVA semplificata

Alcuni soggetti minori esonerati dalla fatturazione elettronica (forfettari sotto soglia, associazioni) non emettono sempre fatture SDI per vendite attive all'estero: in questi casi residuali permane un obbligo di comunicazione tramite file dati fatture.

Operazioni con San Marino post-ottobre 2021

Dal 1° ottobre 2021 le operazioni con San Marino sono inserite nel SDI con un circuito dedicato, ma le operazioni precedenti o con soggetti sammarinesi non registrati SDI possono richiedere integrazione con modulo cartaceo. Caso limite.

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4. Scadenze 2026

Il riferimento normativo è l'art. 1 c.3-bis del DL 127/2015, come modificato dalla L. 178/2020 e successive integrazioni. Per il 2026 valgono le stesse scadenze introdotte dal 2022:

Calendario scadenze esterometro 2026

  • Fatture passive estere (autofatture TD17/TD18/TD19) — entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura estera o di effettuazione dell'operazione
  • Fatture attive estere (TD01 con natura N2.x/N3.x) — entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (come le fatture normali)
  • Note di credito estere (TD04) — stesse scadenze delle relative fatture

Fonte: art. 1 c.3-bis DL 127/2015 modificato da L. 178/2020 e provvedimento Agenzia Entrate del 28/10/2021.

Esempio pratico di scadenze

Se ricevi una fattura Google Ireland Limited con data 15 gennaio 2026, l'autofattura TD17 deve essere emessa e inviata al SDI entro il 15 febbraio 2026. Un giorno dopo (16 febbraio) costituisce già violazione tardiva, sanabile con ravvedimento operoso.

Attenzione: la scadenza è il 15, non l'ultimo giorno del mese. Questo è uno degli errori più frequenti — specie perché la scadenza delle fatture elettroniche interne (TD01) è ai 12 giorni dall'operazione, non al 15.

5. Fatture passive estere vs fatture attive estere

Una distinzione che confonde molti: è diverso ciò che fai quando ricevi una fattura estera rispetto a quando emetti una fattura a un cliente estero.

Fatture passive estere → autofattura

Quando un fornitore estero emette fattura a te (partita IVA italiana), il meccanismo è il reverse charge: il fornitore non applica l'IVA, sei tu che la integri emettendo autofattura con tipo documento TD17 (servizi), TD18 (beni UE) o TD19 (beni extra-UE senza dogana).

Fatture attive estere → TD01 con natura

Quando sei tu a fatturare un cliente estero (cessioni e prestazioni verso l'estero), emetti una normale fattura TD01 ma con un codice natura che identifica l'operazione come non soggetta a IVA italiana:

Natura Descrizione Quando si usa
N2.1 Non soggette art. 7-7 septies Servizi B2B a soggetti esteri
N2.2 Non soggette altre Casi residuali
N3.1 Cessione all'esportazione Beni venduti fuori UE
N3.2 Cessione intracomunitaria Beni venduti in UE
N3.3 Cessione verso San Marino Specifico San Marino

Il cliente estero ricevente non entrerà mai sul SDI italiano (non esiste), quindi nel campo <CodiceDestinatario> va inserito XXXXXXX (7 X) e il PDF va inviato al cliente via email. Il SDI registra comunque la fattura come Esterometro di uscita.

6. Quadrature con LIPE, dichiarazione IVA, registri

Le fatture estere comunicate via flusso esterometro vanno in quadratura con altri adempimenti IVA. Ogni incoerenza tra i dati è un potenziale accertamento.

Registri IVA

Le autofatture TD17/TD18/TD19 vanno registrate due volte: nel registro IVA vendite (art. 23 DPR 633/72) per l'IVA a debito, e nel registro IVA acquisti (art. 25) per l'IVA a credito detraibile. Per i soggetti con diritto pieno a detrazione, l'effetto netto è zero.

Liquidazione Periodica IVA (LIPE)

Gli importi delle autofatture estere entrano nel quadro VP del modello LIPE, quello trimestrale o mensile. Nello specifico:

  • VP2 — Totale operazioni attive (include IVA a debito delle autofatture)
  • VP3 — Totale operazioni passive (include IVA a credito detraibile delle stesse autofatture)

Se il soggetto è un forfettario, tutta l'IVA a debito va versata (codice tributo 6031) senza possibilità di detrazione. Approfondiamo la meccanica nella guida ai forfettari.

Dichiarazione IVA annuale

Nel modello IVA annuale le autofatture estere confluiscono nei quadri VE (vendite, per la parte IVA a debito) e VF (acquisti, per la parte IVA a credito). Il sistema controlla la coerenza con i dati trasmessi via SDI. Differenze oltre una soglia percentuale attivano lettere di compliance automatiche.

7. Sanzioni per omesso invio e ravvedimento

Il quadro sanzionatorio per l'Esterometro residuale è definito dall'art. 11 c.2-quater D.Lgs. 471/97, norma introdotta proprio per regolare questo specifico adempimento:

Violazione Sanzione Riferimento
Omesso/tardivo invio TD17/18/19 2 € per fattura, max 400 €/mese Art. 11 c.2-quater D.Lgs. 471/97
Dati incompleti/inesatti Idem: 2 € per fattura, max 400 €/mese Art. 11 c.2-quater D.Lgs. 471/97
Ravvedimento entro 15 gg 1 € per fattura, max 200 €/mese Art. 13 D.Lgs. 472/97
Omesso versamento IVA reverse charge Dal 5 al 10% dell'imposta, min 250 € Art. 6 c.9-bis D.Lgs. 471/97

Cumulo sanzioni per più periodi

Il tetto di 400 € è mensile, non annuale. Un'omissione sistematica per 12 mesi può quindi generare fino a 4.800 € di sanzioni, oltre agli eventuali interessi.

Errore tipo documento vs omessa comunicazione

Usare TD18 invece di TD17 è un errore formale con sanzione specifica (2 €/fattura). Non emettere affatto l'autofattura è invece una violazione sostanziale con sanzione ben più pesante (70% dell'IVA non assolta).

8. Cosa fanno (e cosa non fanno) i software

I gestionali di fatturazione elettronica italiani si dividono in due categorie rispetto all'Esterometro:

Software che gestiscono completamente il flusso

  • Ricevono la fattura estera tramite email o upload
  • Riconoscono il fornitore (entità fatturante, VAT, indirizzo)
  • Determinano automaticamente TD17/TD18/TD19
  • Generano XML conforme al tracciato FatturaPA
  • Lo inviano al SDI
  • Convertono in EUR se la fattura è in valuta estera

Software che fanno solo il minimo

  • Permettono di caricare manualmente dati del fornitore e importi
  • Generano XML ma non lo convalidano contro errori del SDI (00305, 00306, 00420)
  • Non gestiscono la conversione valuta estera
  • Non distinguono tra ricevute e fatture fiscali (es. Stripe)
  • Non integrano note di credito (TD04) con fatture originali

La differenza operativa è enorme: nel primo caso inoltri una fattura via email e tutto avviene automaticamente; nel secondo devi leggere il PDF, trascrivere i dati in un form, scegliere manualmente il tipo documento, cliccare “genera XML” e pregare.

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9. Domande frequenti

L'Esterometro esiste ancora nel 2026?

Nel 2026 l'Esterometro come adempimento trimestrale separato non esiste più. Dal 1° luglio 2022 è stato integrato nel flusso SDI: le operazioni con soggetti esteri vanno comunicate emettendo fatture elettroniche con tipo documento TD17, TD18, TD19 per le passive o TD01 con natura N3.x/N2.x per le attive. La scadenza è il 15 del mese successivo.

Qual è la scadenza dell'Esterometro nel 2026?

Per le fatture passive (autofattura TD17/TD18/TD19) la scadenza è il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura estera. Per le fatture attive estere (TD01 con natura) la scadenza è a 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, come per le fatture normali (art. 1 c.3-bis DL 127/2015).

Qual è la sanzione per omesso invio Esterometro?

La sanzione è di 2 € per fattura, con un massimo di 400 € al mese (art. 11 c.2-quater D.Lgs. 471/97). La sanzione è ridotta della metà (1 € per fattura, max 200 €/mese) se la regolarizzazione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza tramite ravvedimento operoso.

Le fatture con IVA italiana di fornitori esteri (MOSS) rientrano?

No. Le fatture emesse da fornitori esteri che applicano l'IVA italiana in regime MOSS/OSS non rientrano nell'adempimento Esterometro perché l'IVA è stata assolta dal fornitore. Lo stesso vale per le fatture doganali con IVA assolta in dogana: sono escluse dall'obbligo di autofattura e dalla comunicazione estero.

Serve ancora comunicare le operazioni in Intrastat?

Sì. L'Intrastat resta un adempimento autonomo e separato dall'Esterometro. Si presenta mensilmente o trimestralmente all'Agenzia delle Dogane per le operazioni intracomunitarie (acquisti e vendite di beni UE). Le soglie 2026 sono di 350.000 € per gli acquisti e 50.000 € per le vendite. Il flusso SDI non sostituisce Intrastat.

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